Progettazione energetica

Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.)

L’Attestato di Prestazione Energetica (fino al 2013 denominato A.C.E.) è uno strumento di controllo che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio.  Diviene obbligatorio dal luglio 2009 per la vendita e dal 2010 per l’affitto di un immobile. Dal febbraio 2020 

  • Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)
  • Affitto di edifici o singole unità immobiliari
  • Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l’indice di prestazione energetica)
  • Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori
  • Sostituzione o modifica impianto termico
  • Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro (pareti e tetti) dell’intero edificio.
  • Edifici pubblici ed aperti al pubblico.
  • Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.
  • Per usufruire dell’ECOBONUS per interventi di coibentazione.

La validità dell’attestato è di 10 anni ed è obbligatorio fornire il libretto di impianto aggiornato.

Attestato di Qualificazione Energetica (A.Q.E.)

L’Attestato di Qualificazione Energetica è obbligatorio presentarlo a fine lavori e deve essere firmato dal direttore dei lavori

I casi in cui vige l’obbligo di redigere l’AQE sono definiti nell’articolo 3, comma 2 del D. Lgs 192/2005:

  • edifici di nuova costruzione
  • nuovi impianti installati in edifici esistenti
  • ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati
  • demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati
  • una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell’intero edificio esistente
  • sostituzione di generatori di calore

Legge 10

La relazione sui consumi energetici è obbligatoria per le nuove costruzioni, per casi di demolizione e ricostruzione, nel caso di ristrutturazione di primo o di secondo livello.

La relazione ex L10/91, incorpora tutte le caratteristiche dell’edificio, dalle stratigrafie dei componenti opachi ed i relativi diagrammi di Glaaser, alle caratteristiche dei componenti finestrati, tutte le proprietà degli impianti e a loro funzionalità; il tutto con verifiche di legge dettate dal D.M Requisiti minimi 2015.

Diagnosi energetica

La diagnosi energetica è un calcolo strutturato con lo scopo di ottenere una dettagliata conoscenza del consumo energetico di un edificio di qualsivoglia natura (attività commerciale, impianto industriale, ecc.) a carattere pubblico o privato, mirato ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico.

Protocollo I.T.A.C.A.

Il protocollo I.T.A.C.A. è uno strumento di valutazione della sostenibilità architettonica che permette di verificare le prestazioni sia energetiche che ambientali dell’edificio da valutare, sia pubblico che privato.

Le varie Regioni italiane hanno stipulato con gli enti comunali diverse forme di premialità che vanno da un aumento di volumetria ad uno scorporo del costo di costruzione.

La Regione Calabria ammette una premialità massima ulteriore del 10% per quanto concerne il Piano Casa; Nel caso di ristrutturazione si potrà ottenere, oltre al 15% del Piano Casa ed al 30% dell’adeguamento sismico, un ulteriore 5% per punteggio I.T.A.C.A. compreso da 1 ad 1,5; mentre un ulteriore 10% per punteggio I.T.A.C.A. superiore od uguale ad 1,5. Nel caso di demolizione e ricostruzione si potrà ottenere, oltre al 15% del Piano Casa ed al 30% dell’adeguamento sismico, un ulteriore 5% per punteggio I.T.A.C.A. compreso da 2 a 2,5; mentre un ulteriore 10% per punteggio I.T.A.C.A. superiore od uguale ad 2,5